TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 8.
(Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, al SIE e al SIN).

Art. 8.
(Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all'AISE e all'AISI).

      1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, al SIE e al SIN non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.

      1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all'AISE e all'AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.

      2. Il II Reparto - Informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con il SIE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.       2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare, e in particolare ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presìdi e delle attività delle Forze armate all'estero, e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con l'AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato

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  previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.